Fine

Vita

Nel dibattito  – complesso, articolato ed estremamente delicato – sul fine vita in Italia,  sono entrati in gioco numerosi elementi culturali, etici, religiosi e la legge che oggi riconosce il diritto, e regola tale diritto è uno strumento estremamente utile ma ancora poco conosciuto, scarsamente applicato e condiviso e soprattutto privo dell’indispensabile sollecitazione culturale e di riflessione comune che occorrono per la  sua piena attuazione.
Eppure la legge 219 del dicembre 2017 è una buona legge, che offre strumenti concreti e cogenti affinchè i cittadini prima ed i pazienti poi, possano davvero realizzare ciò che Jon Stuart Mill affermava nel suo “Saggio sulla libertà”  Su se stesso, sul proprio corpo e sulla propria mente, l’individuo è sovrano.
La legge 219 fissa quattro concetti chiave, che costituiscono i passi fondamentali del percorso di autodeterminazione:

  1. Il diritto di ogni cittadino di decidere cosa fare in caso di perdita della propria condizione di benessere psicofisico: se e quali trattamenti sanitari ricevere; se e quali informazioni conoscere circa il proprio stato di salute; chi deve, o non deve, essere informato circa le sue decisioni; come trattare il proprio corpo, e la propria spiritualità, dopo la morte  .
  2. Il dovere del medico (e di ogni altro operatore sanitario) di dare una informazione completa, dettagliata, comprensibile e neutra in merito a tutti gli interventi possibili con la condizione di benessere psicofisico del paziente: la legge riconosce che il tempo dedicato a tale informazione è un tempo di cura, quindi è un tempo che ha valore clinico non è accessorio o facoltativo. (Consenso Informato)
  3. Il dovere del cittadino di rendere esplicite le proprie decisioni attraverso una chiara espressione di volontà ( modificabile in ogni momento ), meglio se scritta alla presenza di testimoni e depositata nell’apposito Albo del Comune dei residenza, con una semplice annotazione presso l’Ufficio Anagrafe dello stesso, o con una nota sul proprio Fascicolo Sanitario Elettronico. Il dovere dell’Operatore Sanitario di rispettare sempre e completamente tali decisioni. (Disposizioni Anticipate di Trattamento)
  4. Il diritto del medico di costruire con il paziente un Percorso Condiviso di Cura, in tutti quei casi in cui lo sviluppo della malattia descriva una chiara evoluzione in termini di compromissione certa della condizione di benessere psicofisico, utilizzando al meglio tale relazione collaborativa tra medico e paziente per il perseguimento del massimo rispetto del paziente e della professione medica.