(Adottato dalla Federazione Nazionale di Cure Palliative)

Art.1

Il volontario opera per il benessere e la dignità della persona e per il bene comune, sempre nel rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo. Non cerca di imporre i propri valori morali.

Art.2

Rispetta le persone con cui entra in contatto senza distinzioni di età, sesso, razza, religione, nazionalità, ideologia o censo.

Art.3

Opera liberamente e dà continuità agli impegni assunti ed ai compiti intrapresi.

Art.4

Interviene dov’è più utile e quando è necessario, facendo quello che serve e non tanto quello che lo gratifica.

Art.5

Agisce senza fini di lucro anche indiretto e non accetta regali o favori, se non di modico valore.

Art.6

Collabora con gli altri volontari e partecipa attivamente alla vita della sua Organizzazione. Prende parte alle riunioni per verificare le motivazioni del suo agire, nello spirito di un indispensabile lavoro di gruppo.

Art.7

Si prepara con impegno, riconoscendo la necessità della formazione permanente che viene svolta all’interno della propria Organizzazione.

Art.8

È vincolato all’osservanza del segreto professionale su tutto ciò che gli è confidato o di cui viene a conoscenza nell’espletamento della sua attività.

Art.9

Rispetta le leggi dello Stato, nonché lo statuto e il regolamento della sua Organizzazione e si impegna per sensibilizzare altre persone ai valori del volontariato.

Art.10

Svolge la propria attività permettendo a tutti di poterlo identificare. Non si presenta in modo anonimo, ma offre la garanzia che alle sue spalle c’è un’Organizzazione riconosciuta dalle leggi dello Stato.